Sez. L, Sentenza n. 381 del 23/01/1989 (Rv. 461510 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - EFFICACIA DI GIUDICATO IN ALTRO PROCESSO - CONDIZIONI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - EFFICACIA DI GIUDICATO IN ALTRO PROCESSO - CONDIZIONI.*
Il principio secondo cui, quando due giudizi fra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo rapporto o negozio giuridico, la risoluzione di una questione di fatto o di diritto che costituisce la premessa o il fondamento logico-giuridico della decisione di uno di essi preclude un riesame nell'altro processo dello stesso punto accertato o risolto opera in relazione a due giudizi che abbiano coincidenza di oggetto, anche se il secondo si estenda a conseguenze diverse rispetto al primo. Pertanto, la sentenza resa in una precedente controversia fra un istituto previdenziale ed una persona giuridica non ha autorità di giudicato, preclusivo, nella successiva controversia fra i medesimi soggetti, del riesame della questione circa la sussistenza o meno dell'Obbligo assicurativo-contributivo, se le due controversie non hanno il medesimo oggetto perché relative a rapporti assicurativi diversi quanto al periodo ed ai dipendenti interessati.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)