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Sez. 1, Sentenza n. 6557 del 20/03/2014 (Rv. 630049 - 01)

SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - IN GENERE | Deputato dell'Assemblea regionale siciliana - Ordinanza cautelare - Sospensione dalla carica - Revoca dell'ordinanza - Indennità non corrisposta nel periodo di sospensione - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630049-01

SICILIA - ELEZIONI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO - IN GENERE

Il deputato dell'Assemblea regionale siciliana che, sospeso dalla carica in pendenza di un procedimento penale e successivamente assolto con conseguente revoca della misura cautelare, non ha diritto a percepire l'intera indennità di carica per il periodo di mancato espletamento del mandato, atteso che, pur avendo la revoca efficacia retroattiva, durante il periodo di sospensione vi è stata l'interruzione del rapporto sinallagmatico per causa non imputabile a nessuna delle parti, cosicché il contemperamento dei contrapposti interessi spetta esclusivamente al legislatore. Né è applicabile alla fattispecie l'art. 97 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, relativo ai soli dipendenti statali, che è norma di carattere eccezionale e non può sostituire la specifica previsione, meno favorevole, di cui all'art. 15, comma 4 ter, ultima parte, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 97 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 15 CORTE COST., Legge 18/01/1992 num. 16 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 12/01/1994 num. 30 art. 1 com. 1, Legge 12/01/1994 num. 30 art. 2 com. 1, Legge 12/01/1994 num. 30 art. 4 com. 1, Legge 13/12/1999 num. 475 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 274 com. 1 lett. P CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 17 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)