Sez. L - , Ordinanza n. 31502 del 05/12/2018 (Rv. 652016 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA | Medici convenzionati - Natura giuridica del rapporto - Individuazione - Rapporto di lavoro autonomo parasubordinato libero professionale - Configurabilità - Art. 97 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Applicazione - Esclusione - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA
Il rapporto del medico che svolge attività in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale configura un rapporto privatistico di lavoro autonomo libero-professionale con i connotati della cd. parasubordinazione ed esula dall'ambito del pubblico impiego; pertanto, al medico sospeso dalla carica in pendenza di un procedimento penale e successivamente assolto, con conseguente revoca della misura cautelare, non è applicabile l'art. 97 del d.P.R. n. 3 del 1957 - laddove prevede la corresponsione del trattamento economico non percepito nel periodo di sospensione - quale norma di carattere eccezionale e non suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)