Sez. 1, Sentenza n. 4883 del 16/11/1989 (Rv. 464244 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - DIRITTI PER VISITA SANITARIA - INTERESSI - DECORRENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - DIRITTI PER VISITA SANITARIA - INTERESSI - DECORRENZA.*
Con riguardo alla ripetizione di diritti doganali indebitamente versati in forza di norma poi dichiarata illegittima o rimossa "ab origine", come nel caso dei diritti per visita sanitaria, istituiti dalla legge 30 dicembre 1970 n. 1239 e soppressi "ex tunc" dalla legge 14 novembre 1977 n. 889, in quanto contrari all'ordinamento comunitario, gli interessi dovuti dall'amministrazione finanziaria sono regolati, in difetto di diversa previsione, dalle Disposizioni dell'art. 2033 cod. civ., e, pertanto, vanno riconosciuti non dal giorno del pagamento, ma da quello della domanda giudiziale, in considerazione della Mancanza di mala fede da parte dell'amministrazione medesima, alla stregua della legittimità del suo operato alla data della riscossione. (V 5594/84, mass n 437275).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/12/1970 num. 1239 CORTE COST., Legge 14/11/1977 num. 889
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)