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Sez. 1, Sentenza n. 5594 del 05/11/1984 (Rv. 437275 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - DIRITTI VARI - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 163 DEL 1977 - CONSEGUENZE - RIPETIZIONE IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCETTE DALLA AMMINISTRAZIONE PER DIRITTI DI VISITA SANITARIA SU MERCI IMPORTATE - INTERESSI SU DETTE SOMME - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1984-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437275-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - DIRITTI VARI - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 163 DEL 1977 - CONSEGUENZE - RIPETIZIONE IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCETTE DALLA AMMINISTRAZIONE PER DIRITTI DI VISITA SANITARIA SU MERCI IMPORTATE - INTERESSI SU DETTE SOMME - DECORRENZA.*

Con riguardo agli interessi, che l'amministrazione finanziaria, salvo il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ. (nei limiti in cui il creditore lo alleghi e lo dimostri), deve al contribuente in Sede di ripetizione di somme indebitamente percette per diritti di visita sanitaria su merci importate, a seguito della sopravvenuta caducazione del relativo potere impositivo (sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 1977), la decorrenza va fissata alla stregua dei principi generali in tema di "condictio indebiti" posti dall'art. 2033 cod. civ., tenuto conto della Mancanza di una normativa speciale, e, in particolare, della inapplicabilità delle Disposizioni dell'art. 93 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, riguardanti le sole ipotesi di rimborso di Tributi doganali contemplate dai precedenti artt. 91 e 92. Pertanto, qualora debba escludersi la mala fede della "accipiens" al momento dell'indebito pagamento, in quanto alla relativa data la riscossione del tributo era non solo autorizzata dalla norma poi dichiarata incostituzionale, ma altresì doverosa per il principio dell'indisponibilità da parte dell'amministrazione del credito d'imposta, la suddetta decorrenza, in applicazione del citato art. 2033 cod. civ., va fissata a partire dal giorno della domanda di rimborso del contribuente, e non da quello anteriore del pagamento indebito. (V 2747/66; (V 5834/78, mass n 335660).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/12/1970 num. 1239 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 91, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 92, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)