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Sez. L, Sentenza n. 713 del 01/02/1979 (Rv. 396882 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - EQUIVALENZA DI MANSIONI - REQUISITI - OGGETTIVI E SOGGETTIVI - NECESSITA - FATTISPECIE (LAVORATORE ADIBITO A NUOVE MANSIONI SOGGETTIVAMENTE NON EQUIVALENTI; RIFIUTO; LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO; ILLEGITTIMITA).*
Stato
decisa il 1979-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396882-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - EQUIVALENZA DI MANSIONI - REQUISITI - OGGETTIVI E SOGGETTIVI - NECESSITA - FATTISPECIE (LAVORATORE ADIBITO A NUOVE MANSIONI SOGGETTIVAMENTE NON EQUIVALENTI; RIFIUTO; LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO; ILLEGITTIMITA).*

Nel contratto di lavoro subordinato, per ravvisarsi un'equivalenza di mansioni non basta la sola equivalenza oggettiva, data dalla assimilabilita dei servizi svolti nell'ambito dell'organizzazione produttiva, occorrendo altresi l'equivalenza sotto il profilo soggettivo, ossia la possibilita che il lavoratore svolga le nuove e diverse mansioni con le stesse attitudini e capacita possedute o maturate nello svolgimento di quelle precedenti. (nella specie: il giudice del merito, aveva escluso il giustificato motivo di licenziamento di un lavoratore, che si era rifiutato di essere adibito a nuove mansioni, osservando che queste, anche se non degradanti rispetto alle precedenti, tuttavia non erano equivalenti sul piano qualitativo a quelle svolte dal dipendente. La suprema Corte nel rigettare il ricorso proposto dal datore di lavoro ha enunciato il principio di diritto che precede).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)