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Sez. L, Sentenza n. 169 del 14/01/1986 (Rv. 443813 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - JUS VARIANDI - LIMITI - EQUIVALENZA DELLE MANSIONI - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1986-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443813-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - JUS VARIANDI - LIMITI - EQUIVALENZA DELLE MANSIONI - ESTREMI.*

A seguito della modifica dell'art. 2103 cod. civ., operata dallo art. 13 dello statuto dei lavoratori, lo jus variandi dello imprenditore trova un limite nel rispetto della specifica preparazione tecnico-professionale del dipendente e non può tradursi in mutamenti di mansioni che non consentano, nel loro espletamento, l'utilizzazione ed il conseguente perfezionamento del corredo di nozioni, di esperienza e di perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto. Pertanto sono equivalenti nel senso voluto dalla suddetta norma non già le mansioni che siano tali in relazione soltanto al loro contenuto oggettivo (ossia all'insieme dei compiti che la compongono e alla correlativa capacità professionale), bensì quelle il cui espletamento assicuri il mantenimento o l'eventuale arricchimento del patrimonio professionale del lavoratore. (V 6405/83, mass n 431339; (V 1026/80, mass n 404484; (V 713/79, mass n 396882).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)