Sez. 2, Sentenza n. 169 del 28/01/1970 Ud. (dep. 12/09/1970) Rv. 115328 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE -SPESE DELLA PARTE CIVILE - OMESSA PRONUNCIA NEL GIUDIZIO PENALE PER SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - POSSIBILITA DI CHIEDERNE IL RIMBORSO NEL GIUDIZIO RISARCITORIO INNANZI AL GIUDICE CIVILE.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE -SPESE DELLA PARTE CIVILE - OMESSA PRONUNCIA NEL GIUDIZIO PENALE PER SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - POSSIBILITA DI CHIEDERNE IL RIMBORSO NEL GIUDIZIO RISARCITORIO INNANZI AL GIUDICE CIVILE.*
Il giudice civile ha il potere di condannare il convenuto, nella sentenza che accoglie la domanda di restituzione e risarcimento, al rimborso delle spese sostenute dal danneggiato nel processo penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere o di assoluzione, e cio a titolo di danni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)