Sez. 6, Sentenza n. 516 del 11/04/1985 Ud. (dep. 02/11/1985) Rv. 170917 - 01
PARTE CIVILE - SPESE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - CONDANNA DELL'IMPUTATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE - ESCLUSIONE - RICORSO AL GIUDIZIO CIVILE - AMMISSIBILITÀ.*
PARTE CIVILE - SPESE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - CONDANNA DELL'IMPUTATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE - ESCLUSIONE - RICORSO AL GIUDIZIO CIVILE - AMMISSIBILITÀ.*
Nell'ipotesi di declaratoria di Estinzione del reato per prescrizione, l'imputato non può essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile. Quest'ultima tuttavia può ricorrere al giudice civile, il quale, nella sentenza che accoglie la domanda di risarcimento o in quella di liquidazione del danno, decide in ordine al rimborso delle spese sostenute dal danneggiato intervenuto nel giudizio penale. (V mass n 144031; (Conf mass n 118558; (Conf mass n 115328).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)