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Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 27/02/1997 Ud. (dep. 13/03/1997) Rv. 207313 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Prova - Omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta - Sufficienza - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207313-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)