Sez. 1, Sentenza n. 26853 del 29/05/2002 Cc. (dep. 15/07/2002) Rv. 222094 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Revoca o modificazione per sopravvenienza di fatti nuovi - Conseguente cessazione della causa ostativa all'applicazione dell'indulto - Esclusione - Eccezione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
La revoca o la modifica del provvedimento impositivo della misura di prevenzione per cessazione o mutamento della causa che lo aveva determinato, trovando la sua ragion d'essere nella sopravvenienza di fatti nuovi idonei a produrre una variazione nel giudizio di pericolosità del prevenuto, non fa venir meno la causa ostativa all'applicazione dell'indulto costituita dalla sottoposizione del condannato a misura di prevenzione, a meno che non intervenga prima dell'entrata in vigore del provvedimento di clemenza. (Fattispecie concernente l'applicazione degli indulti elargiti con D.P.R. n. 413 del 1978, n. 744 del 1981 e n. 865 del 1986).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 CORTE COST., DPR 16/12/1986 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)