Sez. 1, Sentenza n. 2568 del 16/07/1968 (Rv. 335022 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - CONFLITTO VIRTUALE NEGATIVO TRA DUE TRIBUNALI IN ORDINE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - APPLICABILITA - DECLINATORIA DI COMPETENZA CON DECRETO DA PARTE DEL TRIBUNALE ADITO PER PRIMO - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - CONFLITTO VIRTUALE NEGATIVO TRA DUE TRIBUNALI IN ORDINE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - APPLICABILITA - DECLINATORIA DI COMPETENZA CON DECRETO DA PARTE DEL TRIBUNALE ADITO PER PRIMO - IRRILEVANZA.*
La procedura del regolamento di ufficio di Competenza e applicabile anche al conflitto virtuale negativo che sorge, in materia di fallimento, allorquando un tribunale, al quale sia stata presentata istanza di fallimento, si sia dichiarato territorialmente incompetente a provvedere ed abbia disposto la trasmissione degli Atti ad altro tribunale che abbia, a sua volta, ritenuto la propria incompetenza. Ne puo avere Rilevanza il fatto che il tribunale adito per primo abbia dichiarato la propria incompetenza con decreto, anziche con sentenza, poiche il provvedimento relativo, per quanto l'art.22 della legge fallimentare disponga la Forma del decreto, ha natura vera e propria. (Conf. Alla sent. N. 2506-66, mass. N. 324837 Cfr. N. 1475-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)