Sez. U, Ordinanza n. 13390 del 11/09/2003 (Rv. 566791 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Azioni fondate sulla responsabilità precontrattuale del convenuto - Criterio di collegamento del "luogo di avvenimento dell'evento dannoso" - Portata.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Nella disciplina della competenza giurisdizionale di cui alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971, n. 804, e con riguardo alle azioni fondate sulla responsabilità precontrattuale del convenuto, il criterio di collegamento posto dall'art. 5, numero 3, della convenzione medesima, sulla base del "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", va inteso nel senso che esso si riferisce sia al luogo in cui è stato posto in essere il comportamento illecito, e cioè la rottura ingiustificata delle trattative, sia al luogo (eventualmente diverso) in cui si è inizialmente verificato il danno causato da quel comportamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)