Sez. U, Ordinanza n. 26479 del 17/12/2007 (Rv. 601122 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Regolamento CE n. 44 del 2001 - Criterio di collegamento in materia di illeciti civili dolosi o colposi (art. 5, numero 3) - Ambito - Azioni di responsabilità precontrattuale - Inclusione - Fattispecie in tema di inadempimento dell'obbligo di costituzione di associazione temporanea di imprese.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Nella disciplina della competenza giurisdizionale di cui al regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, il criterio di collegamento posto dall'art. 5, numero 3, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, opera anche per l'azione con cui si faccia valere la responsabilità precontrattuale del convenuto; ne consegue che il soggetto di cui si deduca tale responsabilità può essere citato "davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire", dovendosi intendere per luogo in cui l'evento è avvenuto, sia quello in cui è stato posto in essere il comportamento del danneggiante, sia quello, eventualmente diverso, in cui l'attore ha subito il danno. (Nella specie, la S, C, ha affermato la giurisdizione del giudice italiano - con riferimento ad un'azione per responsabilità precontrattuale, nell'ambito della costituzione di un'associazione temporanea di imprese - ritenendo verificato il danno nel luogo in cui doveva avvenire l'esecuzione del contratto (di appalto) che l'associazione avrebbe dovuto stipulare).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5 ter, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)