Sez. 3, Sentenza n. 20817 del 29/09/2009 (Rv. 610523 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza - Sospensione durante il periodo feriale - Sopravvenienza di un nuovo periodo feriale - Nuova sospensione - Ammissibilità - Presupposti.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novellazione per effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69) per l'impugnazione di una decisione non notificata è soggetto, a norma della legge n. 742 del 1969, alla sospensione di diritto nel periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre, la quale può operare due volte, nell'ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine annuale non sia decorso interamente al sopraggiungere del successivo periodo.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)