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Sez. 3, Sentenza n. 2978 del 20/03/1998 (Rv. 513805 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Durante il periodo feriale - Sopravvenienza di un nuovo periodo feriale - Termine annuale non decorso interamente - Nuova sospensione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513805-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. per l'impugnazione di pronunzia non notificata è soggetto, a norma della legge n. 742 del 1969, alla sospensione di diritto nel periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre, la quale può operare due volte, nell'ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine annuale non sia decorso interamente al sopraggiungere del successivo periodo.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)