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Sez. 1, Sentenza n. 36290 del 16/05/2001 Ud. (dep. 08/10/2001) Rv. 219740 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - ATTI RACCOLTI | Documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale - Utilizzabilità come prove - Contrasto con il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219740-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - ATTI RACCOLTI

L'art.431, comma 1, lett.d), c.p.p., nella parte in cui prevede l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento dei "documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale", così consentendone l'utilizzabilità come prove, manifestamente non si pone in contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova stabilito dall'art.111, comma quarto, della Costituzione, nel testo introdotto dall'art.1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n.2, atteso che, ai sensi del successivo comma quinto dello stesso articolo 111, al suddetto principio può derogarsi, tra l'altro, in casi di "accertata impossibilità di natura oggettiva", tra i quali ben può farsi rientrare quello concernente le forme assunte dalla prova acquisita al processo mediante rogatoria internazionale, posto che non può pretendersi che l'ordinamento processuale straniero si conformi ai principi costituzionali vigenti in Italia.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 com. 1 lett. D CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)