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Sez. 1, Sentenza n. 4236 del 02/05/1994 (Rv. 486446 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - In genere | Impresa - Ammissione ad amministrazione controllata e successivamente senza soluzione di continuità a concordato preventivo - Obbligazioni contratte nel corso della prima procedura - Crediti relativi - Prededucibilità - Atto di ammissione all'amministrazione controllata - Annullamento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486446-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - In genere

Con riguardo ad imprese ammesse prima ad amministrazione controllata e poi, senza soluzione di continuità, a concordato preventivo, alle obbligazioni contratte nel corso della prima procedura (nella specie, per il corrispettivo di somministrazioni di gas metano) è applicabile il regime satisfattivo e solutorio delle spese sostenute nel corso della seconda procedura concorsuale - ivi compresa la "prededucibilità" dei relativi crediti, in forza dell'interpretazione estensiva dell'art. 111, comma primo, legge fall. -, anche nel caso in cui l'atto di ammissione all'amministrazione controllata (o quello di proroga della stessa) venga successivamente annullato, applicandosi estensivamente all'ipotesi l'art. 21, primo comma, legge fall. - secondo cui sono salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi fallimentari anche ove venga revocata la dichiarazione di fallimento - e potendosi individuare "consecuzione", sul piano temporale, tra la serie di atti della procedura di fatto, corrispondenti allo schema legale dell'amministrazione controllata, e l'inizio del successivo concordato preventivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)