Sez. 1, Sentenza n. 6352 del 14/07/1997 (Rv. 505929 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE | Concordato preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento - Crediti da obbligazioni contratte dall'imprenditore nel corso del concordato preventivo - Prededucibilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE
I crediti nascenti da obbligazioni contratte nel corso della procedura di concordato preventivo, in caso di successivo fallimento, non possono essere soddisfatti "in prededuzione" stante la funzione meramente liquidatoria del concordato, rispetto alla quale è estranea (in quanto meramente eventuale) la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del debitore. Deve inoltre escludersi la sussistenza della consecutività tra la procedura di amministrazione controllata e quella di concordato preventivo, quando, dopo la procedura di amministrazione controllata vi è stato il ritorno in "bonis" dell'imprenditore (nel caso di specie per un periodo di circa tredici mesi).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)