Sez. 2, Sentenza n. 1680 del 07/07/1967 (Rv. 328509 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA - STATI PATOLOGICI VERIFICATISI SUCCESSIVAMENTE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA - STATI PATOLOGICI VERIFICATISI SUCCESSIVAMENTE - IRRILEVANZA.*
In aderenza al disposto dell'art. 460 cod.proc.civ., non possono essere presi in esame e valutati gli stati patologici verificatisi successivamente alla presentazione in Sede amministrativa della domanda di pensione ed all'esaurimento del procedimento amministrativo, anche se costituenti semplici aggravamenti o, comunque, evoluzioni delle infermita denunziate o rilevate nel corso di tale procedimento.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)