Sez. 2, Sentenza n. 531 del 15/02/1969 (Rv. 338676 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - RILEVANZA ESCLUSIVA DELLE INFERMITA ACCERTATE NELLA FASE AMMINISTRATIVA - LIMITI - AGGRAVAMENTI SUCCESSIVI DELLE INVALIDITA PER NATURALE SVILUPPO - VALUTAZIONE DELLA INCIDENZA DELLE INFERMITA AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - NECESSITA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - RILEVANZA ESCLUSIVA DELLE INFERMITA ACCERTATE NELLA FASE AMMINISTRATIVA - LIMITI - AGGRAVAMENTI SUCCESSIVI DELLE INVALIDITA PER NATURALE SVILUPPO - VALUTAZIONE DELLA INCIDENZA DELLE INFERMITA AL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - NECESSITA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Nelle controversie, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, riguardanti l'accertamento delle condizioni richieste per il riconoscimento del diritto dell'assicurato alla pensione di invalidita, deve ritenersi, secondo il sistema risultanti dagli artt 97 e seguenti del RDL 4 ottobre 1935, n 1837, e successive modificazioni, 460 cod proc civ, che l'accertamento delle suddette condizioni non possa essere compiuto, in Sede giudiziaria, travalicando i limiti che, sia pure indirettamente, derivano dall'osservanza dell'Onere del preventivo esperimento del procedimento amministrativo. Pertanto, sono rilevanti soltanto le condizioni invalidanti che astrattamente possono ritenersi comprese nel quadro clinico e sintomatologico delle infermita che furono, a suo tempo, denunciate o, comunque, accertate nella fase amministrativa. Tuttavia, nella successiva fase giudiziaria, pur con l'osservanza delle accennate limitazioni, ove siasi verificato un aggravamento della invalidita, per evoluzione delle stesse infermita gia denunciate o accertate in Sede amministrativa, che, secondo i canoni delle scienze sanitarie, costituisca per il possibile carattere evolutivo di dette infermita, un naturale, anche se non uniforme e necessario, sviluppo dei processi patologici gia in atto, virtualmente compreso nello stesso quadro clinico dedotto ed accertato nella fase amministrativa si puo e si deve procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante che, dalle infermita stesse, deriva alla capacita di guadagno dell'assicurato, tenendo conto della situazione patologica esistente al momento in cui viene compiuto l'accertamento giudiziario. Nel caso in cui il grado di invalidita e della correlativa capacita di guadagno nella misura richiesta dalla legge si verifichi e venga accertato solo nelle more del procedimento giudiziario, limitatamente alle ipotesi considerate, la pensione deve farsi decorrere (art 18 DPR 27 aprile 1968, n 488, emesso in base alla legge delega 18 marzo 1968, n 328) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le suddette condizioni si sono verificate. (contra 2272'68, massima n 334545; 1680'67, massima n 328509; V 2072' 67, massima n 329169).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1837 art. 97, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)