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Sez. L, Sentenza n. 2491 del 10/03/1987 (Rv. 451643 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INDICAZIONE DEI CRITERI ASSUNTI - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451643-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INDICAZIONE DEI CRITERI ASSUNTI - OBBLIGATORIETÀ.*

Nel rito del lavoro il potere, conferito al giudice dall'art. 432 cod. proc. civ., di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta al lavoratore quando sia certo il relativo diritto, può essere esercitato dal giudice del merito soltanto nell'ipotesi in cui sia individuata, con adeguata e corretta motivazione, l'obiettiva impossibilità di una Determinazione certa dell'importo della somma dovuta alla stregua degli elementi di natura contrattuale acquisiti al processo. Dell'Esercizio di tale potere, che è discrezionale e non già arbitrario, il giudice è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene alla liquidazione del quantum debeatur indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo. (Conf 5271/85, mass n 442544).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)