Sez. L, Sentenza n. 5271 del 25/10/1985 (Rv. 442544 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
La valutazione equitativa prevista dall'art. 432 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove il giudice - in una situazione di incertezza probatoria determinata dall'insufficienza delle risultanze istruttorie - non abbia nessuna possibilità di colmare tali lacune con l'Esercizio dei poteri di ammissione d'ufficio di mezzi istruttori; in tal caso egli deve comunque dare ragione del processo logico attraverso cui è pervenuto alla liquidazione del quantum debeatur indicando i criteri assunti a base della sua valutazione equitativa. (Conf 4052/81, mass n 414709; (Conf 2258/81, mass n 412991).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)