Sez. 3, Sentenza n. 7265 del 22/03/2013 (Rv. 625582 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Condizioni oggettive e soggettive - Onere della prova a carico del retraente - Prova della qualità di coltivatore diretto e dalla mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente - Modalità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
Ai fini dell'utile esercizio del diritto di riscatto agrario, di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è onere del retraente fornire la prova delle relative condizioni oggettive e soggettive, e quindi altresì della qualità di coltivatore diretto, indipendentemente dal dato formale dell'iscrizione in elenchi o di altre certificazioni amministrative, nonché del fatto negativo della mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente, prova, quest'ultima, che può essere data mediante l'allegazione di fatti positivi contrari, anche per mezzo di testimoni o di presunzioni.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)