Sez. L, Sentenza n. 3708 del 16/02/2009 (Rv. 608210 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Indennità di buonuscita - Pagamento - Termine dilatorio ex art. 7 della legge n. 75 del 1980 ed art. 3 del d.l. n. 79 del 1997 - Applicabilità - Condizioni - Erogazione da parte dell'IPOST - Necessità.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
In riferimento all'indennità di buonuscita dei dipendenti postali, il termine dilatorio di novanta giorni previsto per il pagamento dall'art. 7 della legge 20 marzo 1980, n. 75, e poi quello introdotto per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio dall'art. 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, trovano applicazione solo nell'ipotesi in cui la predetta indennità debba essere erogata dall'Istituto Postelegrafonici (IPOST), dovendosene invece escludere l'applicabilità dalla data in cui, con la soppressione della relativa gestione separata (intervenuta con decorrenza dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, prevista dalla delibera CIPE del 18 dicembre 1997), è venuta meno la piena corrispondenza di tale indennità con l'indennità di buonuscita spettante in passato ai pubblici dipendenti.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1980 num. 75 art. 7, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)