Sez. L, Sentenza n. 3917 del 17/03/2003 (Rv. 561178 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Indennità di buonuscita - Liquidazione da parte dell'OPAFS - Termine di novanta giorni previsto dall'art. 7, legge n. 75 del 1980 - Estensione all'indennità liquidata dalle Ferrovie a seguito della soppressione dell'OPAFS - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ
Il termine di novanta giorni per la corresponsione dell'indennità di Buonuscita corrisposta dalla soppressa O.P.A.F.S. ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, previsto dall'art. 7 della legge n. 75 del 1980, non è applicabile all'indennità corrisposta dalle Ferrovie dello Stato, e ciò sia in considerazione della natura retributiva e non previdenziale di detta indennità, sia in quanto l'art. 7, cit., deve ritenersi abrogato per incompatibilità dalle norme che, successivamente, hanno disciplinato il rapporto di lavoro di detti dipendenti, disponendo la successione a detto ente da parte delle Ferrovie dello Stato (in particolare, art. 21, legge n. 210 del 1985; art. 1, legge n. 537 del 1993); pertanto, per detti dipendenti il diritto all'indennità di buonuscita sorge alla data di cessazione del rapporto, dalla quale, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria (nella specie il diritto era maturato l'1 dicembre 1990).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 7, Legge 15/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)