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Sez. 5, Sentenza n. 28137 del 24/05/2005 Cc. (dep. 28/07/2005) Rv. 232290 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - provvedimenti abnormi | Provvedimento con cui il Tribunale, in esito all'attività dibattimentale, rilevato che le risultanze istruttorie configura una ipotesi di falsità materiale, ritiene il fatto diverso da quello contestato nel decreto di citazione a giudizio qualificato falso ideologico e in virtù dell'art. 521 cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli atti al P.M. - Atto abnorme - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232290-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - provvedimenti abnormi

È abnorme il provvedimento con cui il tribunale - rilevato all'esito dell'attività dibattimentale la configurabilità dell'ipotesi di falso materiale (art. 476 cod. pen.) e ritenuto il fatto diverso da come descritto nel decreto di citazione a giudizio nel quale era stato contestato il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 48 e 479 cod. pen.) - dispone, in applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al P.M. in ordine al reato di cui all'art. 476 cod. pen., in quanto la regressione alla fase antecedente, che è istituto eccezionale e applicabile nei soli casi tassativamente previsti, non può essere disposta per imporre al P.M. di procedere per il medesimo fatto utilizzando una diversa qualificazione giuridica senza sovvertire lo schema tipico dell'art. 521 cod. proc. pen. che non prevede un potere in tal senso del giudice dibattimentale e che è, pertanto, assolutamente estraneo al vigente ordinamento processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)