Sez. 1, Sentenza n. 13463 del 09/06/2006 (Rv. 590575 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO | Firma di emittenza o di girata - Requisiti - Con riferimento agli enti collettivi - Controllo della banca - Ambito.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO
La sottoscrizione (di emittenza o) di girata di un assegno (o di una cambiale), per rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 11 r.d. n. 1736 del 1933 (o dall'art. 8 r.d. n. 1669 del 1933), improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare le esigenze di chiarezza, univocità e certezza, onde in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l'identità del sottoscrittore. Dette prescrizioni non vengono meno nel caso in cui l'assegno (o la cambiale) sia emesso o girato da un ente collettivo (persona giuridica, società commerciale) richiedendosi anche, in detta ipotesi che la dicitura di emissione o di girata, se pur non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l'ente, cosicchè non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente. Incorre, quindi, in responsabilità la banca che, in ordine al pagamento di un assegno ometta l'uno e/o l'altro degli accertamenti suddetti, essendo a suo carico il diligente controllo della legittimazione del presentatore.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 8, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 3, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 11, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)