Sez. 1, Sentenza n. 17269 del 12/07/2013 (Rv. 627386 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO | Sottoscrizione di girata - Requisiti - Fattispecie relativa ad una girata proveniente da società.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO
La sottoscrizione di girata di un assegno, per rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 11 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare alle esigenze di chiarezza, univocità e certezza, che non consentono di applicare le norme generali sulla rappresentanza, né la possibilità di desumere la provenienza della sottoscrizione da elementi extra-cartolari; pertanto, qualora l'assegno sia girato da un ente collettivo, qual è una società commerciale, è richiesto che la dicitura di emissione o di girata, se pur non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l'ente, così che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)