Sez. 2, Sentenza n. 7659 del 20/06/1988 Ud. (dep. 26/05/1989) Rv. 181404 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - ESTREMI - PROFITTO DELLO IMPUTATO - IRRILEVANZA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - ESTREMI - PROFITTO DELLO IMPUTATO - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui allo art. 62 n. 4 cod. pen., il danno patrimoniale da prendere in considerazione è quello cagionato alla persona offesa: è del tutto irrilevante l'entità del profitto che ne ricavano i vari partecipanti al reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)