Sez. 6, Sentenza n. 7533 del 24/01/1990 Ud. (dep. 30/05/1990) Rv. 184461 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALORE DI UN'AUTORADIO - NON È TALE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALORE DI UN'AUTORADIO - NON È TALE.*
Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è indispensabile che il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta ed immediata del reato, sia di speciale tenuità, ossia di valore economico pressoché irrilevante e tale non può considerarsi il valore di un'autoradio, in riferimento al prezzo corrente di tali apparecchiature. (V mass n 181404; (V mass n 179082; (V mass n 170867; (V mass n 165746).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)