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Sez. L, Sentenza n. 14550 del 09/11/2000 (Rv. 541516 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Malattie professionali - Silicosi e asbestosi - Rendita di passaggio - Prescrizione breve ex art. 112 d.P.R. n. 1124/1965 - Applicabilità - Decorrenza - Data dell'abbandono della lavorazione morbigena - Rilevanza - Termine di decadenza di 180 giorni - Operatività - Carattere concorrente.
Stato
decisa il 2000-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541516-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

Al diritto alla rendita di passaggio, prevista dall'art. 150, comma primo, del d.P.R. n. 1124 del 1965 a favore del lavoratore che abbandoni per ragioni profilattiche la lavorazione che lo abbia esposto a contrarre la silicosi o l'asbestosi, si applica non la prescrizione ordinaria decennale, ma la prescrizione breve di cui all'art. 112, comma primo, del d.P.R. n. 1124 del 1965, che, secondo la stessa lettera della disposizione, riguarda tutte le prestazione di cui al titolo primo del citato testo unico, e tuttavia, poiché il diritto in questione decorre non dalla data della manifestazione della malattia (come per le prestazioni di usuale ricorrenza, a cui si ricollega la formulazione della norma), ma da quella di abbandono della lavorazione morbigena (art. 150, ultimo comma, d.P.R. n. 1124/1965), la prescrizione decorre da quest'ultima data, ferma restando l'applicabilità anche del termine di decadenza di centottanta giorni per la presentazione della domanda amministrativa, previsto dall'art. 151 dello stesso testo.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 151, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)