Sez. U, Sentenza n. 783 del 16/11/1999 (Rv. 531145 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Prescrizione triennale breve ex art. 112 del T.U. - Cause di interruzione diverse dalla proposizione della domanda giudiziale - Efficacia.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
La prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell'Inail di cui all'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 può legittimamente essere interrotta, secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione dell'azione in giudizio, ma anche con atti stragiudiziali, senza che l'efficacia sospensiva della prescrizione medesima (prevista dall'art. 111 secondo comma del citato decreto) escluda l'efficacia interruttiva, che permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)