Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12521 del 08/06/2011 (Rv. 618370 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Provvedimenti dichiarativi di inammissibilità dell'opposizione - Previsione di diversi regimi impugnatori per l'ordinanza e la sentenza - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - Manifesta infondatezza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui assoggetta a diversi regimi di impugnabilità l'ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell'opposizione a sanzione amministrativa, pronunciata ai sensi del comma primo della norma citata (la quale è ricorribile per cassazione) e la sentenza di inammissibilità pronunciata ai sensi del comma medesimo della stessa norma (che, invece, è appellabile). Tale diversità di disciplina non risulta, infatti, irrazionale, con conseguente lesione del diritto di difesa per la sottrazione ad un grado di giudizio (e, dunque, al giudice naturale precostituito per legge), giacché soltanto l'ordinanza è pronunciata senza contraddittorio, in base ad una valutazione sommaria e ha ad oggetto unicamente l'accertamento della tardività o meno dell'opposizione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)