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Sez. L, Sentenza n. 1717 del 07/02/2012 (Rv. 621135 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Ordinanza di inammissibilità dell'opposizione tardiva - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione - Nuovo regime di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 - Appellabilità dell'ordinanza di convalida ex art. 23, quinto comma, della legge n. 689 del 1981 - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2012-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621135-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In tema di applicazione delle sanzioni amministrative, l'ordinanza di inammissibilità dell'opposizione tardiva è impugnabile con ricorso per cassazione, e non con appello, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge n. 689 del 1981, norma rimasta immutata nel regime di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, non rilevando che, in detto regime, sia divenuta appellabile l'ordinanza di convalida per mancata presentazione dell'opponente ex art. 23, quinto comma, della legge n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)