Sez. 3, Sentenza n. 50043 del 26/05/2015 Cc. (dep. 21/12/2015) Rv. 265929 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine di dieci giorni per la decisione previsto dall'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. - Applicabilità - Natura indefettibilmente perentoria - Esclusione - Richiesta di differimento dell'udienza del riesame da parte della difesa - Sospensione del termine - Sussistenza - Rinunzia - Ammissibilità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, il termine di 10 giorni previsto per la decisione del tribunale dall'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen, richiamato dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., non ha natura indefettibilmente perentoria, potendo essere non solo sospeso, a seguito dell'accoglimento dell'istanza dell'imputato di differimento dell'udienza di discussione del proprio ricorso, ma altresì oggetto di rinunzia, trattandosi di un termine posto nell'esclusivo interesse del ricorrente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)