Sez. U, Sentenza n. 18954 del 31/03/2016 Cc. (dep. 06/05/2016) Rv. 266788 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Disposizioni applicabili - Rinvio operato dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. - Ambito applicativo - Facoltà di richiedere il differimento dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 309, comma nono bis, cod. proc. pen. - Applicabilità ai procedimenti di riesame reale - Sussistenza - Termine per il deposito dell'ordinanza in caso di differimento - Individuazione.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio al comma 9-bis dell'art. 309 cod. proc. pen., contenuto nell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. (come modificato dalla L. 8 aprile 2015, n. 47), comporta l'applicazione integrale delle disposizioni concernenti la facoltà di richiedere il differimento dell'udienza camerale, dovendosi peraltro aver riguardo - nell'individuazione del termine per il deposito dell'ordinanza, che in caso di accoglimento della richiesta è prorogato in misura pari al differimento - al termine ordinatorio di cinque giorni dalla deliberazione, previsto dall'art. 128 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)