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Sez. 3, Sentenza n. 3255 del 14/02/2007 (Rv. 598200 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIE - IN GENERE | Contratti agrari - Diritto di prelazione - Esercizio - Prezzo - Pagamento - Beneficio della sospensione - Applicabilità - Condizioni - Ammissione alla istruttoria della domanda per la concessione del mutuo - Prova - Certificato del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura - Necessità.
Stato
decisa il 2007-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598200-01

CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIE - IN GENERE

Affinché il beneficiario del diritto di prelazione agraria possa godere della sospensione del termine per il versamento del prezzo di acquisto ai sensi dell'art. 8, settimo comma, della legge n. 590 del 1965 - la cui "ratio" va ravvisata nell'esigenza di creare certezze e definire con sollecitudine interessi per loro natura contrastanti tra coltivatore e terzi aspiranti all'acquisto del fondo - l'unico documento idoneo a provare l'ammissione della domanda alla istruttoria per la concessione del mutuo è il certificato del competente ispettorato provinciale della agricoltura, in mancanza del quale non è sufficiente la conoscenza acquisita aliunde dal proprietario dell'avvenuta presentazione della domanda di mutuo (nella specie, tramite una comunicazione ufficiale e diretta dello stesso ispettorato).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)