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Sez. 2, Sentenza n. 3679 del 29/06/1979 (Rv. 400099 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - FORME - LIBERTA - FATTISPECIE (ATTO DI DIFFIDA SOTTOSCRITTO DAL DIFENSORE).*
Stato
decisa il 1979-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400099-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - FORME - LIBERTA - FATTISPECIE (ATTO DI DIFFIDA SOTTOSCRITTO DAL DIFENSORE).*

Per la diffida ad adempiere di cui all'art 1454 cod civ, la legge non prescrive speciali requisiti di Forma, dovendosi avere riguardo solamente agli effetti sostanziali, che consistono nel porre il contraente in condizione di conoscere con chiarezza che la controparte intende che il contratto sia tempestivamente adempiuto, e nel concedergli un termine congruo per l'adempimento non inferiore a quindici giorni. (nella specie, si e ritenuta la validita dell'atto di diffida sottoscritto dal difensore, in quanto questi aveva dichiarato di agire come da incarico della cliente, e, quindi, in nome e per conto della stessa). (Conf 1482/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)