Sez. 2, Sentenza n. 5641 del 26/06/1987 (Rv. 454115 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - COMUNICAZIONE O INTIMAZIONE RIGUARDANTE L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - COMUNICAZIONE O INTIMAZIONE RIGUARDANTE L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 1350 cod. civ. stabilisce l'Obbligo della Forma scritta per la conclusione o la modifica dei contratti relativi a diritti reali immobiliari, ma né esso, né altra disposizione di legge prevedono analogo requisito di Forma per ogni comunicazione o intimazione riguardante l'esecuzione di detti contratti. Pertanto, è pienamente valida ed efficace la diffida ad adempiere un contratto preliminare di compravendita, intimata, per conto e nell'interesse del contraente, da persona fornita di un semplice mandato verbale, come pure quella sottoscritta da un "falsus procurator" e successivamente ratificata dalla parte interessata. (V 1091/81, mass n 411637; (V 3679/79, mass n 400099; (V 4037/79, mass n 400529).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)