Sez. 1, Sentenza n. 309 del 15/02/1982 Cc. (dep. 07/04/1982) Rv. 153122 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - QUESTIONI PROPONIBILI - IMPUTATO IRREPERIBILE - NOTIFICA DELL'ESTRATTO CONTUMACIALE DELLA SENTENZA - LIMITI DEL CONTROLLO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RATIO.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - QUESTIONI PROPONIBILI - IMPUTATO IRREPERIBILE - NOTIFICA DELL'ESTRATTO CONTUMACIALE DELLA SENTENZA - LIMITI DEL CONTROLLO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RATIO.*
In Sede di incidente di esecuzione promosso dal condannato in contumacia poi dichiarato irreperibile, il giudice dell'esecuzione può controllare solo se, in relazione alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, sia stato eseguito nella cancelleria il prescritto deposito per la notifica all'irreperibile e se di esso sia stato dato tempestivo avviso al difensore, mentre nessuna indagine è, invece, ammessa per quel che attiene a presunte contestazioni sulla procedura di irreperibilità, nemmeno quando se ne facciano riverberare gli effetti sullo stesso atto di notifica della sentenza contumaciale. (la Cassazione ha chiarito che con la prima indagine il giudice dell'esecuzione esaurisce il suo compito di verifica dell'esistenza e della regolarità formale del titolo esecutivo, compito che resta pur sempre provvisorio rispetto all'eventuale provvedimento del giudice dell'impugnazione; mentre la seconda indagine appartiene esclusivamente alla cognizione funzionale del giudice della impugnazione). (Conf mass n 137553; (Conf mass n 134772; (Conf mass n 132628; (Conf mass n 125994).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)