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Sez. 2, Ordinanza n. 2088 del 16/10/1973 Cc. (dep. 17/01/1974) Rv. 125994 - 01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - GIUDICE DELL' ESECUZIONE - IN GENERE - QUESTIONI PROPONIBILI - LIMITI - ECCEZIONI CHE COMUNQUE SI RICOLLEGHINO AL GIUDIZIO DI COGNIZIONE ORMAI ESAURITO - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125994-01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - GIUDICE DELL' ESECUZIONE - IN GENERE - QUESTIONI PROPONIBILI - LIMITI - ECCEZIONI CHE COMUNQUE SI RICOLLEGHINO AL GIUDIZIO DI COGNIZIONE ORMAI ESAURITO - IMPROPONIBILITA.*

Con il rimedio giuridico dell'incidente di esecuzione il condannato che fu contumace puo contestare il passaggio in giudicato della sentenza esclusivamente con riguardo alla notificazione dell'estratto della sentenza stessa, a norma dell'art 500 in relazione all'art 170 cod proc pen in caso di concorrente irreperibilita - (con la conseguenza che al giudice dell'esecuzione compete il diritto di controllare solamente se sia stato eseguito nella cancelleria il prescritto deposito per la notifica al latitante o irreperibile, e se di esso sia stato dato il tempestivo avviso al difensore che esplico il suo compito nell'ultima fase processuale) - ma non puo proporre contestazione alcuna sulla procedura d'irreperibilita o di latitanza, sul decreto di citazione, sulle notifiche di qualsiasi momento processuale, nemmeno quando se ne facciano riverberare gli effetti sullo stesso atto di notifica della sentenza contumaciale, e cio perche in Sede di esecuzione non puo essere proposta alcuna eccezione che comunque si ricolleghi al giudizio di cognizione ormai esaurito nei suoi vari stati e gradi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)