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Sez. 3, Sentenza n. 1777 del 09/03/1983 (Rv. 426628 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - REDDITO DEL CONDUTTORE - ELEVAZIONE DEL LIMITE DI REDDITO PER FRUIRE DELLA PROROGA - JUS SUPERVENIENS - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - MERA PROTRAZIONE DI FATTO DELLA DETENZIONE DELL'IMMOBILE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426628-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - REDDITO DEL CONDUTTORE - ELEVAZIONE DEL LIMITE DI REDDITO PER FRUIRE DELLA PROROGA - JUS SUPERVENIENS - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - MERA PROTRAZIONE DI FATTO DELLA DETENZIONE DELL'IMMOBILE - INSUFFICIENZA.*

In tema di locazione di immobili urbani, le Disposizioni di legge che elevano il limite di reddito, entro il quale il conduttore è ammesso a fruire della proroga legale (nella specie, legge 21 febbraio 1977 n. 28), sono applicabili, quale ius superveniens, nei procedimenti pendenti, qualora il rapporto sia in corso de iure alla data della loro entrata in vigore e non anche, pertanto, quando questo - nonostante il protrarsi di fatto della detenzione del bene - risulti in precedenza cessato, per lo spirare del termine e la esclusione dell'operatività delle precedenti norme vincolistiche vigenti all'epoca della domanda, in relazione ad un reddito del locatario superiore al limite fissato dalle norme medesime. (Conf 4428/80, mass n 408307).*

Riferimenti normativi: Legge 21/02/1977 num. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)