Sez. L, Sentenza n. 19 del 02/01/1986 (Rv. 443655 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - RILEVABILITÀ DI UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 345, SECONDO COMMA, COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - RILEVABILITÀ DI UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 345, SECONDO COMMA, COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Il difetto di legitimatio ad causam - attenendo alla regolarità del contraddittorio che il giudice è tenuto pregiudizialmente a verificare, eventualmente procedendo anche ad Atti istruttori ad hoc a meno che tra le parti non sorga alcun contrasto sotto tale profilo - è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo sicché la relativa eccezione non soggiace ai limiti di cui all'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., il quale non consente la formulazione in appello di eccezioni già avanzate in primo grado ed ivi poi rinunciate. (V 2183/81, mass n 412908; (Conf 1843/82, mass n 419683).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)