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Sez. 2, Sentenza n. 1843 del 23/03/1982 (Rv. 419683 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - ECCEZIONE DI DIFETTO DI "LEGITIMATIO AD CAUSAM" - LIMITI EX ART. 345 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419683-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - ECCEZIONE DI DIFETTO DI "LEGITIMATIO AD CAUSAM" - LIMITI EX ART. 345 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il difetto di legitimatio ad causam, attenendo alla regolarità del contraddittorio, è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo soltanto la preclusione del giudicato eventualmente formatosi sulla questione, sicché la relativa eccezione non soggiace ai limiti di cui all'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., il quale non consente la formulazione in appello di eccezioni già avanzate in primo grado ed ivi poi rinunciate. (V 2183/81, mass n 412908; (V 2830/79, mass n 399147; (V 89/67, mass n 325754).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)