Sez. 1, Sentenza n. 25181 del 13/12/2010 (Rv. 615786 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Determinazione od adeguamento - Criteri - Indennità di servizio per i dipendenti all'estero - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio rilevano non tutte le indennità attribuite al dipendente per il servizio all'estero, ma unicamente quelle atte a determinargli migliori condizioni di vita; pertanto, solo queste devono valutarsi nel giudizio sulle attuali disponibilità dell'obbligato e sull'adeguatezza della situazione economica dell'altro coniuge rispetto alla situazione precedente. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto correttamente esclusi gli incrementi economici, limitati solo ad alcune annualità di trasferimento all'estero, di natura contingente, destinate a fronteggiare i maggiori costi di trasferimento e permanenza nel paese straniero).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)