Sez. 1, Sentenza n. 4531 del 24/02/2010 (Rv. 611902 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Determinazione od adeguamento - Criteri - Indennità di servizio per i diplomatici - Rilevanza - Fondamento - Assegno per oneri di rappresentanza - Rilevanza - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e del coniuge, in sede di separazione personale, tra i redditi del coniuge obbligato si deve tenere conto dell'indennità di servizio all'estero attribuita ai diplomatici a norma dell'art. 171 del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, così come modificato dall'art. 5 del d.lgs. 27 febbraio 1998 n. 62, ancorché non abbia natura retributiva dal punto di vista contributivo e fiscale e abbia lo scopo di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dal servizio prestato all'estero, trattandosi comunque di un entrata patrimoniale idonea a determinare migliori condizioni di vita sul piano economico. Al contrario, nessun rilievo riveste l'assegno per oneri di rappresentanza attribuito mensilmente ai diplomatici, per il servizio all'estero, dall'art. 171-bis del d.lgs. n. 62 del 1998, trattandosi di un contributo forfettario, a natura fissa, assegnato con cadenza mensile, destinato allo svolgimento delle funzioni di rappresentanza ed assoggettato all'obbligo di rendiconto e di restituzione per la parte eventualmente non consumata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., DPR 05/01/1967 num. 18 art. 171, DPR 05/01/1967 num. 18 art. 171 bis, Decreto Legisl. 27/02/1998 num. 62 art. 5, Decreto Legisl. 27/02/1998 num. 62 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)