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Sez. 1, Sentenza n. 3675 del 10/08/1977 (Rv. 387310 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - OMESSA OD ERRONEA INDICAZIONE DELL'ORGANO O DELL'UFFICIO AVENTE LA RAPPRESENTANZA DI UN ENTE O DI UNA PERSONA GIURIDICA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO DI UNA SOCIETA DI FATTO - INDICAZIONE DEL CURATORE DECEDUTO E SOSTITUITO - AMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1977-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387310-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - OMESSA OD ERRONEA INDICAZIONE DELL'ORGANO O DELL'UFFICIO AVENTE LA RAPPRESENTANZA DI UN ENTE O DI UNA PERSONA GIURIDICA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO DI UNA SOCIETA DI FATTO - INDICAZIONE DEL CURATORE DECEDUTO E SOSTITUITO - AMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

La mancata o erronea indicazione dell'organo o dell'ufficio, che ha la rappresentanza di un ente o di una persona giuridica, nel ricorso per Cassazione e priva di Rilevanza a termini dell'art 366 n 1 cod proc civ, quando l'ente o la persona siano stati esattamente individuati e denominati, in modo che non possa sorgere alcuna incertezza in ordine ad essi. Pertanto deve escludersi l'inammissibilita del ricorso proposto contro il fallimento di una societa di fatto in persona del suo curatore, senza tener conto del mutamento intervenuto nella titolarita dell'ufficio, per il decesso e conseguente sostituzione della persona fisica che ne era stata investita. (V 3082/75, mass n 377178).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)