Sez. 1, Sentenza n. 7061 del 29/11/1986 (Rv. 449137 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO E DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO - RICORSO A PRESCRIZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO E DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO - RICORSO A PRESCRIZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITÀ.*
Nella valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine non solo del riconoscimento, ma anche della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il ricorso del giudice del merito a presunzioni semplici deve ritenersi consentito - nel concorso dei requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. - e non configura, perciò, un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio a quella della parte cui fa carico l'Onere della prova, tenuto conto che tale Onere può essere assolto anche mediante la prospettazione al giudice medesimo dell'esistenza di elementi presuntivi. (Conf 2656/85, mass n 440452).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)