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Sez. 1, Sentenza n. 2656 del 23/04/1985 (Rv. 440452 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE - RICORSO DEL GIUDICE A PRESUNZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SULL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440452-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - DETERMINAZIONE - RICORSO DEL GIUDICE A PRESUNZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SULL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*

Nella valutazione comparativa delle situazioni dei coniugi in regime di separazione, al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il ricorso del giudice a presunzioni semplici, che deve ritenersi consentito nel concorso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità contemplate dall'art. 2729 cod. civ., non configura un'indebita sostituzione dell'iniziativa d'ufficio a quella della parte cui fa carico l'Onere della prova, tenendo conto che tale Onere può essere assolto anche mediante la mera prospettazione al giudice medesimo dell'esistenza di elementi presuntivi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)